I requisiti richiesti al software per essere tutelabile
9 maggio 2017
Qual è il limite per la brevettabilità di un software?
Il Software, per essere tutelabile, deve necessariamente rispettare quelli
che sono i requisiti richiesti per qualsiasi invenzione: deve possedere
carattere tecnico (cioè presentare caratteristiche tecnologiche sostanziali
e non puramente commerciali o matematiche), e deve possedere la novità,
l’attività inventiva e l’applicabilità industriale.
In alternativa, il software può essere tutelato mediante la Legge sul
Diritto d’Autore.
Il software, può trovare protezione essenzialmente tramite
due istituti: quello del brevetto per invenzione e quello del diritto
d’autore.
La tutelabilità del software tramite il brevetto per invenzione
è soggetta ai requisiti di industrialità e di livello inventivo che
condizionano la brevettabilità di qualsiasi invenzione.
Stando al requisito dell’industrialità, il software
risulta proteggibile
laddove contribuisca alla soluzione di un problema tecnico(corsivo di
redazione).
Così ad esempio macchine, processi di produzione e sistemi di comando che
siano controllati tramite un determinato software risultano suscettibili di
protezione brevettuale.
Il principale vantaggio della protezione offerta dal brevetto è costituito
dal fatto che la protezione brevettuale non si limita a impedire la copia
brutale del programma (come nel copyright) potendosi invece focalizzare
sulle idee di soluzione, di portata più ampia ed essenziale, che sono alla
base dello stesso, così da non risultare più sufficiente discostarsi dalla
sua forma espressiva (scrittura) per poterne aggirare la protezione.
La legge brevetti italiana (Art.12 c.2/b), come pure la Convenzione sul
Brevetto Europeo e la legislazione di altri paesi, escludono la protezione
dei programmi per elaboratori in sé e in particolare la protezione di
programmi di applicazione in un generico PC.
Tale esclusione tuttavia nella giurisprudenza di alcuni Uffici Brevetti è
stata oggetto di alcuni distinguo miranti a riconoscere la proteggibilità
di un programma di applicazione generica tutte le volte che è ravvisabile
in esso la soluzione di un problema tecnico o un qualche effetto tecnico.
Così ad esempio presso l’Ufficio Brevetti Europeo è stata riconosciuta la
proteggibilità di programmi che durante la loro esecuzione miglioravano
sotto alcuni aspetti le prestazioni e le modalità operative del computer.
Il copyright offre sostanzialmente protezione unicamente nei confronti
della pura copia brutale del software.
La legge sul diritto d’autore,
originariamente concepita per proteggere le opere dell’ingegno di natura
estetica (quali le opere letterarie, musicali, figurative, teatrali,
cinematografiche, etc.),
nel 1992 ha esteso il suo ambito di protezione ai programmi per
elaboratore.
Questa forma di protezione del software presenta il vantaggio di non essere
necessariamente onerosa (in quanto non esige obbligatoriamente le formalità
della registrazione) e di non richiedere particolari requisiti di
originalità di contenuto.
Infatti, così come nei confronti delle opere letterarie,
la legge sul diritto d’autore limita la sua protezione alle pure forme
espressive con esclusione del loro contenuto, allo stesso modo nei
confronti del software la legge limita la sua protezione alla mera modalità
di scrittura dello stesso con espressa esclusione (Art.2 d.a.) di ogni suo
contenuto o idea ad esso sottostanti (vale a dire di ogni algoritmo
risolutivo e procedura seguiti nel programma per il raggiungimento dei suoi
scopi).
Avv. Claudia Roggero e Valentina Mayer Per gentile concessione dello studio legale Dandi-Media – www.dandi.media
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